(massima n. 1)
Il responsabile di una societā sportiva, che ha la disponibilitā di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attivitā e discipline sportive, č titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p. ed č tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 c.c., a garantire l'incolumitā fisica degli utenti ed ad adottare quindi quelle cautele idonee al fine di impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione, ove tali cautele non adotti, del nesso di causalitā con l'evento mortale occorso ad un utente dell'impianto sportivo.