(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo, l'istruttore di un gruppo di subacquei che organizzi un'immersione č titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei partecipanti all'immersione, con la conseguenza che, correttamente, viene ravvisata la sua responsabilitā per il decesso di uno dei partecipanti, allorché siano accertate colpevoli inosservanze delle norme cautelari generiche o specifiche. (Nella specie, era stato accertato, in sede di merito, che il subacqueo deceduto era stato coinvolto, senza adeguata assistenza e senza le necessarie cautele, in un'immersione pericolosa, in ragione della profonditā che doveva essere raggiunta, avendo altresė l'istruttore omesso di verificare le modalitā di risalita, per impedire quegli errori tecnici cui era risultato riconducibile l'evento letale).