(massima n. 1)
In tema di reati societari, la previsione di cui all'art. 2381 c.c. - introdotta con il D.L.vo n. 6 del 2003 che ha modificato l'art. 2392 c.c. - riduce gli oneri e le responsabilitā degli amministratori privi di delega; tuttavia, l'amministratore (con o senza delega) č penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, c.p., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che a tal riguardo l'art. 2932 c.c., nei limiti della nuova disciplina dell'art. 2381 c.c., risulta immutato. Ne deriva, altresė, che detta responsabilitā richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, della presenza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito nonché l'accertamento del grado di anormalitā di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l'amministratore privo di delega, onere che qualora non sia assolto dal ricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata, si converte nella richiesta di una ricostruzione storica del fatto, improponibile in sede di legittimitā.