(massima n. 1)
Nei reati colposi omissivi, ai fini della sussistenza del nesso di causalitā tra la condotta e l'evento, non č sufficiente l'assunzione, da parte del soggetto agente, di un obbligo di tutela, ma č necessaria la presa in carico del bene protetto. (Fattispecie nella quale č stata ritenuta la responsabilitā per omicidio colposo in capo a soggetto che, assunto l'incarico di controllare il rientro notturno di alcuni slittini in un rifugio di montagna, seguendoli con una motoslitta, aveva trascurato di seguire uno di essi che aveva imboccato, a causa della neve ghiacciata e della ripiditā della pista, un percorso errato, andandosi cosė a schiantare contro un albero).