(massima n. 1)
In tema di rapporto di causalità nel reato omissivo, qualora il verificarsi di un evento sia determinato dalla concatenazione successiva di più cause, il fatto che quella originaria, non addebitabile all'agente, sia rimasta ignota rileva solo se ciò impedisce di riferire anche alla sua condotta la produzione dello stesso evento, ma non quando l'azione doverosa omessa risulta indifferente alla sequenza causale che l'ha preceduta, nel senso che in ogni caso la sua adozione avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'evento. (Fattispecie relativa alla responsabilità per omicidio colposo del medico che aveva dimesso un paziente, successivamente deceduto, ricoverato per un episodio di emottisi senza procedere preventivamente ad alcun accertamento diagnostico sulle cause della stessa).