(massima n. 1)
Fuori dai casi di concorso o di cooperazione colposa e fuori dai particolari casi di cui agli artt. 46, 48, 54 e 86 c.p., l'imprenditore può essere ritenuto penalmente responsabile per un fatto commesso dal dipendente se con la sua condotta ha integrato gli estremi oggettivi del reato e quindi se ha causato o ha concorso a causare l'evento ovvero se non lo ha impedito pur avendone l'obbligo giuridico. Ricorre la prima ipotesi quando il dipendente commette il fatto in esecuzione di ordini o istruzioni dell'imprenditore o in conseguenza di sue intromissioni o interferenze o di sue scelte di politica aziendale. La seconda ipotesi ricorre quando l'imprenditore delega al dipendente il compito di osservare il precetto che la norma penale pone a suo carico, perché in tal caso l'obbligo originario si trasforma in dovere di garanzia, oppure quando sussiste a suo carico un dovere di garanzia espressamente previsto da una norma penale o extrapenale.