(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo, il medico aiuto primario chiamato dal ginecologo di turno al capezzale di una partoriente, che, visitata all'atto del ricovero e sottoposta ad indagini strumentali, aveva presentato una situazione di notevole anomalia, ha l'obbligo di attivarsi immediatamente e direttamente anche eseguendo personalmente nuovi accertamenti per assicurarsi dello stato della partoriente e del feto, sicché, ove si sia astenuto dal disporre ed effettuare altre indagini ed abbia trattato il caso con indolenza anziché con l'urgenza imposta dallo stato del feto, egli versa in colpa addirittura più grave di quella dell'assistente per la morte del neonato.