(massima n. 1)
In tema di responsabilità dei medici ospedalieri ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n.128, il primario può, in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio, imporre all'aiuto l'obbligo di informarlo ed ha diritto di intervenire direttamente; tuttavia quando, avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sé la decisione del caso, l'aiuto non può restare inerte in attesa del suo arrivo, ma, essendo titolare di una autonoma posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, deve attivarsi secondo le regole dell'arte medica per rendere operativo ed efficace l'intervento del predetto primario, se del caso a quest'ultimo sostituendosi. (Nella specie la Corte ha osservato che in attesa dell'arrivo del primario che ha riservato a sé un intervento chirurgico urgente, l'aiuto non solo deve predisporre tutto l'occorrente all'operazione ma, laddove il ritardo si protragga, deve procedere all'intervento, a suo giudizio non ulteriormente procrastinabile).