(massima n. 1)
In tema di responsabilità per colpa professionale medica, l'esistenza del rapporto di causalità, tanto nel caso di reato omissivo improprio che di reato commissivo, deve essere accertata secondo i medesimi principi, e cioè in base a regole di comune esperienza, preesistenti al giudizio, che consentano di affermare che la condotta dovuta, se attuata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento un grado di certezza che, pur tenendo conto della regola applicata, deve in ogni caso essere molto elevato, ma non assoluto; il grado di certezza che si può pretendere nel giudizio sull'esistenza del rapporto di causalità è lo stesso per il reato commissivo proprio e per quello commissivo mediante omissione, e deve tenere conto della complessità della catena causale degli eventi naturali che si verificano, sul cui evolversi incidono una serie indefinita e indefinibile di fattori, ivi compresi la condotta umana, con la conseguente impossibilità di raggiungere la certezza assoluta.