(massima n. 1)
In tema di responsabilitą colposa per infortuni maturati nell'ambito di un cantiere edile, il comportamento del soggetto che violi con consapevolezza le cautele disposte allo specifico scopo di prevenire la presenza di persone in un'area tipicamente ed inevitabilmente pericolosa, introducendosi arbitrariamente nel fondo, comporta una interruzione del nesso causale tra l'evento ed ogni violazione di prescrizioni antinfortunistiche eventualmente riferibile all'interessato quale datore di lavoro. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la responsabilitą del datore di lavoro per le lesioni occorse a persona - per altro sua dipendente - precipitata nel vano destinato ad alloggiare l'ascensore di un edificio in costruzione, considerando che l'interessato, introdottosi abusivamente nel cantiere fuori dell'orario di lavoro, aveva rimosso la rudimentale staccionata predisposta nell'attesa di un presidio pił adeguato).