(massima n. 2)
Sussiste nesso di causalità, suscettibile di dar luogo a responsabilità penale a titolo di colpa a carico del direttore di una casa di cura per malattie mentali, tra la morte per suicidio di una paziente ivi ricoverata e la condotta del suddetto direttore costituita dall'avere egli disposto che la medesima paziente, affetta da sindrome depressiva psicotica e già reduce da precedenti tentativi di suicidio, fosse accompagnata, durante un'uscita dalla casa di cura (nel corso del quale il suicidio, mediante autoprecipitazione da una finestra, era avvenuto), da un'assistente volontaria priva di adeguata esperienza e non previamente informata dello stato mentale e delle pregresse iniziative suicidarie del soggetto, nulla rilevando in contrario, atteso il principio dell'equivalenza delle cause, che la suddetta assistente avesse a sua volta posto in essere una condotta censurabile, per aver contravvenuto, accompagnando la paziente presso la propria abitazione (ove poi era avvenuto il fatto) alle istruzioni ricevute, secondo le quali l'uscita avrebbe dovuto essere limitata ad una breve passeggiata, accompagnata dalla consumazione di un gelato.