(massima n. 1)
Attesa la posizione di garanzia che deve ritenersi attribuibile a chi abbia offerto al pubblico, garantendo la propria capacitą tecnica, la partecipazione ad una peculiare attivitą sportiva, caratterizzata da aspetti di pericolositą, quale il c.d. rafting (consistente nella discesa delle rapide di un corso d'acqua, a bordo di gommoni), deve considerarsi corretta l'affermazione di penale responsabilitą, a titolo di colpa, dei soggetti investiti di detta posizione (nella specie, l'organizzatore dell'attivitą in questione ed il conduttore del gommone), in ordine alla morte per annegamento di uno dei partecipanti, conseguita al rovesciamento del natante sul quale egli aveva preso posto, la cui conduzione era stata affidata dall'organizzatore a soggetto non dotato delle necessarie capacitą, senza previa valutazione del rischio presentato dalla notevole intensitą, al momento, della corrente e senza previo apprestamento di controlli da terra o dal fiume e, in genere, di accorgimenti idonei a fronteggiare situazioni di emergenza).