(massima n. 1)
È configurabile il delitto di omicidio colposo nella condotta del figlio, anche temporaneamente convivente con il padre, che per negligenza ometta di adottare tempestivamente ogni adeguata iniziativa volta ad assicurare la necessaria assistenza sanitaria all'anziano genitore malato, in presenza di un progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute, e a prevenire il verificarsi di possibili e prevedibili eventi dannosi, sempreché sia accertato il nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'agente e l'evento morte. (Fattispecie in cui la Corte: a) ha ritenuto non censurabile la decisione dei giudici d'appello, che avevano ravvisato profili di colpa, sotto lo specifico profilo della grave negligenza, nella condotta del figlio che, nonostante le gravi condizioni patologiche dell'anziano genitore e il progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute sin dal giorno antecedente il decesso, non aveva chiesto l'intervento di un medico e il giorno in cui poi si era verificata la morte lo aveva lasciato solo in casa; b) ha annullato con rinvio la pronunzia di secondo grado limitatamente all'omesso accertamento, sulla base delle concrete emergenze processuali, del nesso di causalità tra la condotta omissiva attribuita all'imputato e il decesso del padre).