(massima n. 1)
In caso di decesso di un paziente a causa del sovradosaggio del farmaco prescrittogli, l'attività del medico che abbia adottato una terapia errata, omettendo di somministrare quella corretta, non rientra nella causalità omissiva, bensì in quella commissiva. Una volta accertato, dunque, che l'evento è casualmente ricollegabile alla condotta attiva del medico non è pertanto necessario in tal caso verificare, secondo i canoni del giudizio controfattuale, se il mutamento della terapia avrebbe avuto efficacia salvifica, giacché qualunque fosse l'esito di tale verifica l'evento rimarrebbe comunque ricollegabile all'iniziale condotta commissiva del medico.