(massima n. 1)
Il responsabile dei lavori edili č titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione dei predetti lavori, a nulla rilevando la compresenza di un "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" e di un "coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione", a loro volta titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia. (La Corte ha anche osservato che l'eventuale carenza di specifiche capacitą tecniche del garante - nella specie, si trattava di un agricoltore - non č causa di esonero da responsabilitą sotto il profilo soggettivo, ma anzi evidenzia profili di colpa pił intensi, poiché, in difetto di competenze "ad hoc", il garante avrebbe dovuto astenersi dall'assumere un compito che quelle competenze richiedeva).