(massima n. 2)
La titolaritā di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilitā colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilitā ed evitabilitā dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.