(massima n. 1)
L'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in virtł del quale ha l'obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l'incolumitą di terzi (nella specie rappresentata dall'omesso livellamento della pavimentazione dell'edificio condominiale che aveva determinato la caduta di un passante).