(massima n. 1)
In tema di disciplina penale dei prodotti alimentari, la delega di funzioni può operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa solo laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la rilevanza esimente di una delega di funzioni, conferita dal legale rappresentante di società che gestiva unicamente tre supermercati dislocati in un medesimo e ristretto ambito territoriale, con riguardo al reato di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione).