(massima n. 1)
L'amministratore di una societą risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche quando altri soggetti abbiano agito come amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione o il semplice mantenimento della carica attribuiscono allo stesso specifici doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta una responsabilitą penale diretta a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o, comunque, a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. (In applicazione del principio la Corte ha affermato la responsabilitą dell'amministratore di diritto di una societą, che aveva delegato a terzi la gestione della stessa, con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).