(massima n. 1)
Ai fini dell'affermazione della penale responsabilitą dell'imputato, il fatto a questi addebitato dev'essere ricostruito dal giudice in termini di assoluta certezza, intendendosi, tuttavia, per tale, anche una probabilitą vicina alla certezza, mentre non puņ ritenersi sufficiente una probabilitą qualificabile semplicemente come «elevata», pur quando essa raggiunga la soglia del 90%. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito con la quale era stata affermata la penale responsabilitą dell'imputato in ordine al reato di lesioni colpose, connesso a violazione di norme sulla prevenzione, sulla base di una ricostruzione della causa tecnica dell'evento in termini definiti di «elevata probabilitą»).