(massima n. 1)
Il rapporto di causalitā tra una condotta (commissiva ed omissiva) ed un determinato evento č configurabile non solo quando, secondo un giudizio di altra probabilitā logica, l'evento stesso non avrebbe avuto luogo se il comportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilitā razionale, che detto evento si sarebbe realizzato in epoca significativamente posteriore, o con minore intensitā lesiva. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenza dell'inalazione di polveri di amianto, ove č stata assegnata rilevanza causale alla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del periodo di esposizione a rischio delle persone offese, sul presupposto che tale condotta avesse ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie giā insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente).