(massima n. 1)
Poiché, nel regime introdotto dagli artt. 21 e 31 della L. 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all'ordinamento penitenziario, la dichiarazione di abitualitą nel delitto presunta dalla legge richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall'art. 102 c.p. quanto della attuale e concreta pericolositą sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice, non soddisfa il correlativo obbligo di motivazione la pronuncia del tribunale di sorveglianza che, nel dichiarare taluno delinquente abituale, si limiti, sull'apodittica presupposizione delle condizioni di cui al citato art. 102 c.p., a richiamarsi, per quanto attiene il requisito della attuale pericolositą del soggetto (pur essendo questo dedito da tempo a stabile attivitą lavorativa), ai «numerosi e gravi precedenti penali» del medesimo, non esprimendosi in tal modo alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilitą o meno della futura commissione di nuovi reati