(massima n. 1)
Al fine di stabilire se alla condanna debba conseguire o meno l'interdizione dai pubblici uffici, e se questa debba essere perpetua o soltanto temporanea, occorre considerare l'entitą della pena irrogata in concreto, come risultante a seguito del computo dell'eventuale diminuente per il rito abbreviato; l'art. 29 c.p., infatti, riferendosi genericamente alla «condanna», ha riguardo esclusivamente alla pena irrogata, in sč considerata, a prescindere dagli elementi del calcolo aritmetico che concorrono a determinarla.