(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, occorre far riferimento alla pena alla quale l'imputato č stato condannato e cioč a quella in concreto comminata dopo il computo di tutte le attenuanti e le diminuenti previste dalla legge senza distinzione di merito o di rito. Ne consegue che in caso di applicazione della diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442 c.p.p., la pena applicata in concreto č quella risultante dopo la diminuzione di un terzo imposta dallo speciale giudizio abbreviato.