(massima n. 1)
In caso di omessa pronuncia su una delle domande introdotte in causa, la parte ha il diritto di denunciare l'omissione in sede di gravame, ovvero di coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinuncia implicita alla pretesa, correlabile al mancato esperimento del gravame, ha valore meramente processuale e non sostanziale, onde, nel separato giudizio successivamente introdotto, non potrą essere opposta una preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente sentenza per omessa pronuncia; non costituiscono ostacolo alla riproposizione della domanda in primo grado neppure una impugnazione non validamente introdotta (e tale dichiarata), non potendo la preclusione all'esercizio del diritto derivare da pronunzie che concludano un processo per ragioni attinenti solo la sua promuovibilitą o proseguibilitą e potendosi ritenere operante il principio della cosiddetta «consumazione dell'impugnazione» soltanto rispetto al medesimo mezzo di gravame. Ne consegue che, dichiarata l'inammissibilitą dell'appello incidentale tardivo censurante il vizio di omessa pronunzia, la parte conserva il diritto di riproporre la domanda in primo grado.