(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna conseguente a giudizio abbreviato, poiché le pene accessorie assumono carattere di automatismo in rapporto all'entità del trattamento sanzionatorio, il limite di pena di cui all'art. 29 c.p. non può prescindere dagli effetti su di esso del procedimento speciale del rito abbreviato e, quindi, della conseguente diminuente sulla pena da infliggersi in concreto.