(massima n. 1)
L'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 29 c.p., consegue a condanna alla reclusione per tempo non inferiore a tre anni di reclusione. Detta pena, in caso di reati unificati per continuazione, č quella irrogata per quello ritenuto pił grave, non dovendosi tenere conto dell'aumento per continuazione, e, in caso di applicazione della diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442 c.p.p., la pena da prendersi in continuazione č quella risultante dopo la diminuzione di un terzo imposta dallo speciale giudizio abbreviato.