(massima n. 1)
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici consegue ope legis a norma dell'art. 29 in relazione all'art. 20 c.p. alla dichiarazione di delinquente abituale, senza necessitā di alcuna statuizione del giudice di cognizione il quale, con la sentenza di condanna, non č tenuto ad applicare le pene accessorie conseguenti alla condanna stessa, dovendo ad esse provvedere in executivis il giudice competente.