(massima n. 1)
Sia l'art. 9, D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 e sia l'art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 prevedono la concessione dell'indulto solo per le pene accessorie temporanee. È, quindi, esclusa da tale beneficio, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché consegue di diritto, ai sensi dell'art. 29, primo comma, c.p., alle condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.