(massima n. 1)
Ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, il giudice deve tener conto dell'entitą della pena cosģ come risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito e riduzioni di pena meramente processuali o premiali, non essendo consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale.