(massima n. 1)
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici produce effetti diversi sugli obblighi concernenti il servizio militare a seconda che sia temporanea o perpetua. In entrambi i casi l'interdizione, secondo il combinato disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 28 c.p., non riguarda gli incarichi di pubblico servizio obbligatori, salvo che la legge non disponga altrimenti. Una deroga č prevista solo dal disposto degli artt. 28 e 33 c.p.m. di pace e dell'art. 6 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (in materia di leva e reclutamento), che preclude il servizio militare e l'appartenenza alle forze armate per coloro cui sia stata applicata la pena della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ne consegue che l'interdizione temporanea, quando riferita ad obblighi concernenti il servizio militare, non libera l'interessato dal dovere di darvi osservanza.