(massima n. 1)
Ai termini di durata massima della custodia cautelare fissati dall'art. 303 c.p.p. si applica la regola generale dell'art. 14 c.p., secondo cui nel computo non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza. In quanto stabiliti a mesi e ad anni, infatti, occorre far riferimento al calendario comune, sicché essi scadono nel giorno del mese o dell'anno corrispondente a quello del suo inizio.