(massima n. 1)
Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si č esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si č manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune.