(massima n. 1)
Il riconoscimento di una sentenza straniera non può essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l'applicazione dell'istituto della continuazione; invero quest'ultimo, che implica un giudizio di merito bilaterale tra la pronuncia all'estero e quella emanata in Italia, non può considerarsi «altro effetto penale della condanna» rilevante ai fini del suddetto riconoscimento ex art. 12, comma 1, n. 1, c.p