(massima n. 1)
L'usufruttuario, cui spettano i frutti naturali e civili della cosa (art. 984 c.c.), può ricavare tali frutti anche dalla locazione della cosa stessa (art. 999 c.c.), stipulando il relativo contratto con il nudo proprietario che, in tal caso, assume le obbligazioni ed esercita i diritti del conduttore. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva considerato locazione il contratto con il quale l'usufruttuario aveva concesso al nudo proprietario il godimento dell'immobile, ritenendo, attraverso l'interpretazione dell'effettiva volontà delle parti, che quello che queste ultime avevano definito come corrispettivo dell'usufrutto costituiva il canone mensile della locazione).