(massima n. 1)
Non č applicabile in executivis la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all'estero, previo riconoscimento della relativa sentenza penale straniera, producendo quest'ultimo nell'ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell'art. 12 c.p., tra i quali non č compreso, neanche sub specie di effetto penale della condanna ai sensi del primo comma n. 1 del citato articolo, il regime del reato continuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno.