(massima n. 1)
Poiché il riconoscimento delle sentenze penali straniere avviene su richiesta del P.G. presso la Corte d'appello che ha l'obbligo di specificare espressamente gli effetti per i quali è domandato, ne deriva che, se la richiesta viene formulata agli effetti previsti dall'art. 12 c.p.p., la parte non può chiederne l'utilizzo ai fini di procedere al cumulo giuridico, peraltro di competenza esclusiva del P.M.