(massima n. 1)
La richiesta del Ministro di grazia e giustizia di rinnovamento del giudizio ex art. 11, comma secondo, c.p., a differenza delle richieste dello stesso ministro previste dagli artt. 8, 9 e 10 stesso codice, ha una funzione precipuamente processuale, oltre che nella natura anche nei fini, essendo predisposta a superare il divieto del bis in idem determinato dal sopravvenire di una sentenza irrevocabile straniera, e non č soggetta al termine di tre anni dall'inizio della permanenza dell'imputato nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 128, secondo comma c.p. (Nella specie, la richiesta fu formulata dopo la condanna irrevocabile subita dal cittadino in Brasile).