(massima n. 1)
Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il principio del ne bis in idem rispetto a sentenze straniere, in quanto l'art. 11 c.p. impone espressamente di giudicare nello Stato il cittadino o lo straniero che ivi abbia commesso reato, anche se sia stato già giudicato all'estero. Di ciò è conferma nell'art. 138 stesso codice il quale, per l'ipotesi di giudizio seguito all'estero e rinnovato in Italia, prevede come legittima l'esecuzione della pena inflitta dall'autorità giudiziaria italiana, disponendo che vi venga sempre computata la pena scontata all'estero.