(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore in data 26 ottobre 1997 delle disposizioni contenute nella Legge n. 388/93 attuativa dell'accordo di Schengen, il cui articolo n. 54 stabilisce che: «una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non puņ essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di sede di esecuzione attualmente o, secondo la Legge della parte contraente di condanna, non possa pił essere eseguita» trova applicazione il principio del ne bis in idem stabilito, con riguardo a sentenze penali pronunciate in Europa, sia dall'art. 53 della Convenzione europea sulla validitą internazionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva in Italia con Legge 16 maggio 1977, n. 305, che dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con Legge 16 ottobre 1989, n. 350, sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, recepito con la Legge 30 settembre 1993, n. 388. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento che dichiarava inapplicabile il principio del ne bis in idem, non riconoscendo allo stesso la natura di principio o consuetudine di carattere internazionale e per questo necessariamente recessivo nei casi in cui sia ravvisata la giurisdizione dell'A.G. in base alle norme di diritto interno, quando manchi una Convenzione depositata e ratificata tra gli Stati interessati).