(massima n. 1)
Il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale, prevedendo l'art. 11, comma primo c.p. la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 c.p., cioč quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato č avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato. (La Corte ha escluso che il principio di rinnovazione del giudizio contenuto nell'art. 11 c.p. possa ritenersi derogato dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ovvero dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, o dall'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, oppure dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959).