(massima n. 1)
Poiché la competenza territoriale a conoscere di un reato associativo si radica nel luogo in cui la struttura criminosa destinata ad agire nel tempo diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del “pactum sceleris”, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare in quale luogo si è realizzata l'operatività della struttura medesima, dovendosi attribuire importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso a meno che non rivelino essi stessi, per il loro numero e consistenza, il luogo di operatività predetto. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la giurisdizione del giudice italiano con riferimento all'imputazione di associazione per delinquere elevata — in assenza di richiesta del Ministro di giustizia — a carico di un cittadino americano che, a mezzo di posta elettronica, offriva in vendita organi umani a scopo di trapianto).