(massima n. 1)
In tema di strage, l'ipotesi-base è configurabile nel semplice compimento di atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, mentre costituisce circostanza aggravante la morte di una o più persone. Requisito essenziale poi è la idoneità dell'azione, da accertarsi con giudizio ex ante, a minacciare la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone. Detta idoneità è ravvisabile nell'uso di mezzi dotati di peculiari requisiti di diffusività del danno alle persone.