(massima n. 1)
Il bene giuridico protetto dall'art. 9 della legge n. 497 del 1974 č la sicurezza interna dello Stato e la salvaguardia dell'ordine pubblico interno. Ne consegue che i reati in materia di armi previsti da tale norma sono rigorosamente soggetti al principio di territorialitā della legge penale, potendo quindi essere commessi soltanto da chi abbia posto in essere almeno in parte la condotta vietata o abbia realizzato l'evento nel territorio italiano, nei termini specificati dal secondo comma dell'art. 6 c.p. (Nell'applicare tale principio con riferimento al trasferimento di armi da guerra da paesi dell'Est Europa alla Liberia in violazione di risoluzioni dell'Onu, la Corte ha tra l'altro escluso nel caso di specie l'applicabilitā dell'art. 25 della legge 9 luglio 1990 n. 185, in quanto non estensibile a situazioni realizzate integralmente all'estero da chi, non iscritto nell'apposito registro, abbia effettuato esportazioni senza alcun transito nel territorio italiano e senza che in Italia siano state compiute attivitā finalizzate al movimento delle armi Ģestero su esteroģ).