(massima n. 2)
Il termine di tre mesi Ģdalla notizia del fattoģ, previsto dall'art. 128, primo comma, c.p., per la richiesta di procedimento, non č riferibile ai casi in cui trattandosi di reati commessi all'estero, sia necessaria anche la presenza del colpevole nel territorio dello Stato. In tale ipotesi il termine per proporre la richiesta č di tre anni dal giorno della presenza del reo nel territorio italiano, pure quando la notizia del reato sia pervenuta all'autoritā da oltre tre mesi.