(massima n. 1)
La condizione della presenza nel territorio dello Stato posta, ai fini della punibilitā dei delitti comuni del cittadino all'estero, dal primo comma dell'art. 9 del codice penale, č, a maggior ragione richiesta anche per i delitti previsti dal secondo comma che rispetto a quelli previsti dal primo comma sono di minor gravitā, con la conseguenza che il termine per la richiesta di procedimento č quello di tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato e non giā quello di tre mesi dal giorno in cui l'autoritā ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.