(massima n. 3)
Il difensore dell'imputato latitante, rappresentando quest'ultimo ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 165 c.p.p., comma terzo, ed essendo abilitato, in base all'art. 99 c.p.p., comma primo, ad esercitare in sua vece tutti i diritti e tutte le facoltà che non siano riservate personalmente all'imputato, può proporre ricorso per Cassazione anche senza essere iscritto all'Albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., ma non può difendere il latitante davanti alla Corte.