(massima n. 1)
In materia di stupefacenti, č da escludere ogni ipotesi di ignoranza inevitabile (art. 5 c.p. a seguito della sentenza n. 364/1988 della Corte cost.), in considerazione degli interventi normativi del legislatore, ripetuti e risalenti nel tempo (L. 16 gennaio 1933, n. 130, che approvava la Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti; L.. 22 ottobre 1954, n. 1041, L. 22 dicembre 1975, n. 685, mod. dalla L. 26 giugno 1990, n. 162 e trasfusa nel T.U. 9 ottobre 1990, n. 309) e dell'enorme rilevanza della materia, con conseguente larghissima diffusione della comunicazione sociale intorno ad essa. (Fattispecie in tema di coltivazione di n. 991 piantine di papaver sonniferum, in cui era stata invocata l'ignoranza della legge da parte dell'imputato analfabeta).