(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità dell'ignoranza scusabile della legge penale, la scriminante della buona fede può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente medesimo, al quale non può essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Non è sufficiente ad integrare gli estremi dell'esimente un comportamento meramente passivo, essendo necessario che l'interessato si attivi per adeguarsi all'ordinamento giuridico.