Cassazione penaleSez. IIIsentenza n. 7287del 23 giugno 1994
(1 massima)
(massima n. 1)
In tema di ignoranza scusabile della legge penale, su coloro che esercitano professionalmente un'attivitą incombe il dovere, nell'ipotesi di dubbio sulla liceitą dell'azione, di astenersi dal compierla.